BELLI I TEMPI IN CUI
GLI ATTI COMUNALI ERANO SOTTOPOSTI AI CONTROLLI!
ORA INVECE CHI CONTROLLA?
A CHI SPETTA?
Riceviamo e pubblichiamo
Vorrei portare a conoscenza dei lettori del blog, per un momento di simpatica lettura estiva, due stravaganti ”avvisi ai naviganti” in cerca di assunzioni pubbliche…
Gli avvisi sono stati sottoscritti dal responsabile dei Servizi urbanistici del Comune di Tradate, con lo scopo di trovare un professionista a cui affidare un incarico di consulenza-collaborazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive.
Come si può notare, nel primo avviso, in data 1 luglio 2009 (clicca qui) si annuncia una selezione pubblica, della quale non si conosce a quale normativa, legge e regolamento, si faccia riferimento, in relazione ad un incarico esterno all’ente. Una sorta di avviso fantasia, libero e creativo…
La legge a cui fare riferimento, ci permettiamo di richiamarla, è il decreto legislativo 165/2001, all’art. 7, commi 6 e 6bis, qui riportati:
“Comma 6): Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;
“Comma 6bis): Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.
L’avviso è rimasto esposto 10 giorni; poi è seguito un secondo avviso, in data 23 luglio 2009, relativo all’affidamento dell’incarico in cui si fa riferimento all’art. 122 del codice dei lavori pubblici sottosoglia comunitaria (!), che recita:
“Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici”.
Qualcuno direbbe che “ci azzecca” il codice dei lavori pubblici con un incarico di collaborazione per pratiche interne/autorizzazioni di un ufficio comunale!
Lasciamo pertanto ai lettori del blog, come compiti delle vacanze, trovare la soluzione di come è avvenuta l’assunzione a 50euro/ora, in base a quali norme, così completeremo l’avviso.
Dunque buon lavoro e buone vacanze estive.
Carlo Uslenghi,
capogruppo consiliare lista civica “Città Nuova”
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