venerdì 5 giugno 2009

Un'ottima proposta: vediamo se il Palazzo la accetterà

CONSULENZE?
SI', ANCHE... MA...
Riceviamo e pubblichiamo
Cara AltraTradate, vorrei partecipare allo spazio messo a disposizione sul vostro blog per informare di un'iniziativa regolamentare, proposta insieme al collega consigliere comunale Giuseppe Scrivo del gruppo consiliare "Ulivo per Tradate".
Si tratta di un regolamento che, a nostro parere, se perfezionato con il contributo di tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, e successivamente approvato dalla Giunta Comunale (per legge è infatti sua la competenza), garantirebbe il principio di trasparenza, concorrenza, rotazione, selettività, in merito agli incarichi esterni che il Comune, e la sua società partecipata, la Seprio Patrimonio Servizi, affidano ad esperti qualificati per consulenze, studio, ricerca, collaborazioni continuate o occasionali.
Infatti per il principio di autosufficienza organizzativa, il Comune deve far fronte alle funzioni amministrative attraverso assunzioni in ruolo con concorso pubblico.
In casi straordinari sono possibili concorsi pubblici a tempo determinato.
In casi eccezionali, è possibile affidare incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni di legge e regolamentari locali.
In pratica non è possibile affidare incarichi a questo o a quel collaboratore o professionista senza una comparazione di titoli e professionalità.
Abbiamo così proposto una bozza di regolamento, che ci auguriamo sia oggetto di serio confronto in sede di commissioni riunite Bilancio e Affari Istituzionali, e che successivamente la Giunta Comunali adotti con propria deliberazione.
Essere di minoranza, come i gruppi qui rappresentati, Città Nuova e Ulivo per Tradate, significa svolgere con severità la funzione istituzionale di controllo ed indirizzo, ma anche saper essere propositivi, oltre i ruoli distinti di maggioranza e minoranza consiliare, nel comune interesse per il bene della civica comunità.
Grazie per l'ospitalità.
Carlo Uslenghi, capogruppo consiliare della lista civica Città Nuova

Tradate, 3 giugno 2009
Alla cortese attenzione della Giunta Comunale
e p.c. ai componenti della Commissione consiliare Bilancio
COMUNE DI TRADATE

Oggetto: approvazione programma di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2009.
Proposta di nuovo regolamento per il conferimento di incarichi esterni.

Egr. Signor Sindaco,
Egr.i Signori Assessori,
Egr.i colleghi consiglieri della Commissione Bilancio,

i sottoscritti consiglieri comunali, Carlo Uslenghi e Giuseppe Scrivo, in seguito al rinvio del programma indicato in oggetto in sede di commissione Bilancio, al termine del dibattito consiliare di approvazione del bilancio comunale in data 21 aprile 2009, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione alcune valutazioni e proposte al fine di concorrere, nell’ambito di un confronto istituzionale positivo e costruttivo tra maggioranza e minoranza, alla definizione di nuove norme regolamentari in materia di incarichi di collaborazione autonoma, conseguenti alle deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, e alle recenti modifiche introdotte dal ddl n. 1082-B/ art. 22 approvato definitivamente dal Senato in data 26 maggio 2009.

A tal fine,
- richiamato l’art. 3, comma 55 della legge 244/2007;
- viste le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37/2008 in data 4 marzo 2008, e n. 37/2009 in data 11 febbraio 2009;
- visto altresì il punto 10 della sopra indicata deliberazione n. 37/2009 che recita:
“Nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società “In house” debbono
osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché criteri per il
controllo dell’Ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle società partecipate”;
- preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13 marzo 2008, avente per oggetto:
“Integrazione regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
- viste le modifiche introdotte dall’art. 22 del ddl 1082-B, approvato in via definitiva dal Senato ed in attesa di promulgazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
ritenuto necessario proporre modifiche nell’ambito di una nuova regolamentazione più organica e completa della materia;

propongono:

1) la revoca della deliberazione di Giunta n. 65/2008;
2) l’adozione da parte della giunta di un nuovo regolamento che si allega in bozza quale lavoro istruttorio;
3) la modifica delle schede relative alla programmazione per il conferimento degli incarichi da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale riportando esclusivamente le voci: Settore/Servizio………; Tipo di professionalità specialistica; Tipo di incarico (studio, ricerca, consulenza, co.co.co. ed occasionali); Motivazione generale dell’incarico; Spesa prevista.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti .
(Carlo Uslenghi)
(Giuseppe Scrivo)

Allegato n. 1 al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure adottate dal Comune di Tradate per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento in attuazione dell’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. 165/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un’organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni all’Ente e a consentire la razionalizzazione delle relative spese.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, sono considerati incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma secondo le seguenti tipologie:
a) Incarichi di studio:
b) Incarichi di ricerca;
c) Consulenze;
d) Collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali ad alto contenuto professionale.

4. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione alla potestà organizzativa, direttiva e disciplinare dell’Ente, non comporta l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente; può essere svolto nei limiti concordati anche nella sede istituzionale dell’Ente.
5. L’attività del Comune è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, non discriminazione, selettività, concorrenza,rotazione, di pari opportunità.

Art. 2 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
a) Gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio e gli incarichi per attività notarili;
b) Gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni;
c) Gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
d) Gli incarichi disciplinati dall’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli incarichi di staff presso gli organi dell’Ente e quelli riferiti all’attività di comunicazione ed informazione istituzionale;
e) Gli incarichi attribuiti a componenti di commissioni di gara e di concorso e dei nuclei di valutazione, nonché gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore.

Art. 3 – Presupposti di conferimento degli incarichi

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 1 del presente regolamento sono:

a) L’assenza di professionalità idonee interne all’Ente che siano in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati dai documenti e atti di programmazione dell’Ente; l’avvenuta verifica di tale circostanza deve essere specificata nella determinazione di conferimento dell’incarico da parte del responsabile di servizio, previa dichiarazione del responsabile del personale dell’Ente che attesti la mancanza di professionalità idonee interne all’Ente;
b) L’affidamento ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria: per tale specializzazione si individua la laurea magistrale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento; si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
c) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali stabilite dalla legge e previste nel programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
d) Gli incarichi non possono includere la rappresentanza del Comune o altre funzioni che l’ordinamento prevede come prerogative di soggetti ad esso legati da vincoli di subordinazione;
e) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
f) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
g) L’incarico deve essere previsto, con motivazione specifica, nella relazione previsionale e programmatica;
h) L’incarico deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio.

Art. 4 – Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Il responsabile del servizio competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico, previa dichiarazione del responsabile del Personale dell’Ente che attesti la mancanza di professionalità idonee interne all’Ente, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) Oggetto dell’incarico, ovvero titolo del progetto in caso di collaborazioni coordinate e continuative o occasionali ad alto contenuto professionale;
b) Specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) Durata dell’incarico;
d) Luogo dell’incarico e modalità dell’espletamento;
e) Compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare, ecc…)
f) Indicazione del servizio di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L’avviso pubblico e l’esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito web dell’Ente e l’albo pretorio del Comune.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale viene resa nota la conclusione della procedura, oltre ai criteri di assegnazione del punteggio relativo ai titoli di studio, di esperienze professionali, di pubblicazioni scientifiche, e di ogni altra qualificazione aderente alle esigenze da assolvere attraverso l’incarico da affidare.
4. Il responsabile del servizio redige, dopo la valutazione dei titoli e l’assegnazione del punteggio, la graduatoria al fine di assegnare l’incarico al primo classificato.
5. Il responsabile di servizio, se lo ritiene opportuno, può ricorrere allo svolgimento di colloqui o prove specifiche per accertare la professionalità del collaboratore; o disporre nel bando che la selezione viene effettuata da un’apposita commissione qualora la qualificazione tecnica sia particolarmente complessa.

Art. 5 – Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si prescinde dalla procedura comparativa nei seguenti casi:

a) Quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l’affidamento dell’incarico non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;
b) Per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale, didattica o artistica un solo soggetto può fornire o eseguire con il grado di perfezione richiesto o comunque non siano comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) Quando l’incarico viene conferito gratuitamente;
d) In casi di particolare urgenza non imputabili all’Amministrazione Comunale; quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendono possibile la procedura comparativa di selezione.

2. Per i casi di esclusione sopra citati, la determinazione di incarico deve dare conto espressamente della tipologia delle prestazioni e della connessione fra l’eccezionalità della esclusione e la non esperibilità della procedura comparativa, fatto salvo il principio di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, per il quale si attua il principio di rotazione per l’individuazione dei collaboratori da incaricare.

Art. 6 – Disciplinare d’incarico

1. Il responsabile del servizio interessato provvede a formalizzare l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare d’incarico inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore incaricato.
2. Il disciplinare d’incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell’Ente.

Art. 7 – Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidate a soggetti esterni l’efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web dell’Ente dei seguenti dati:

a) Estremi della determinazione e del contratto;
b) Generalità, cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto incaricato;
c) Oggetto dell’incarico e relativo compenso.

Art. 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il coretto svolgimento dell’incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 9 – Rescissione del contratto

1. E’ facoltà del Comune rescindere anticipatamente l’incarico qualora, a seguito di verifiche di cui all’art. 8 del presente regolamento, si sia accertato il mancato rispetto degli obiettivi affidati.
2. La rescissione avviene mediante comunicazione scritta, debitamente motivata, trasmessa al soggetto con cinque giorni di preavviso.
3. Nel caso di rescissione del contratto, ai sensi del presente articolo, nulla è dovuto all’incaricato per il servizio non effettuato.
4. E’ fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento danno da parte del Comune.

Art. 10 – Controlli dell’organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa superiori a cinquemila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall’adozione.

Art. 11 – Società partecipata

1. La Seprio Patrimonio Servizi, società partecipata del Comune di Tradate, deve assumere i principi e gli obblighi fissati in materia di incarichi prescritti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Tradate.
2. I consiglieri comunali con istanza diretta al direttore della Seprio Patrimonio Servizi, possono accedere a tutte le informazioni, atti e documenti relativi agli incarichi con le stesse modalità previste nel regolamento del consiglio comunale in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.

Art. 12 – Disposizioni relative ai collaboratori esterni

1 – Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui al presente regolamento non determinano l’esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al Personale dell’Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.

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