OLTRE 8 MILA MULTE!
VERGOGNA!
Riceviamo e pubblichiamo
In attesa della discussione in sede di consiglio comunale della mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza "L'Ulivo per Tradate", in merito alla postazione autovelox in via Costa del re, quale rappresentante di minoranza della lista civica, già da ora anticipo la mia posizione critica vero il posizionamento dell'autovelox in quanto, in quel particolare contesto, è soltanto un mero strumento di repressione a fini patrimoniali, e non certo strumento di prevenzione delle infrazioni e di educazione stradale, quali possono essere invece i dissuasori luminosi di elevata velocità o le bande sonore applicate sul manto stradale.
Per quanto riguarda la segnalazione dell'autovelox, la stessa deve rispettare la normativa vigente, ovvero le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari come previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti in data 15 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007.
Prevenire ed educare è meglio di reprimere senza ragionevolezza.
Carlo Uslenghi (consigliere comunale della Lista Civica)
6 commenti:
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Il COmune di Tradate si preoccupa dell'autovelox, multando gli automobilisti...e non mette in sicurezza i cantieri stradali,..avete visto l'inizio della demolizione del ponte sul fontanile, non è in sicurezza, non è segnalato il cantiere con nessun segnale ne in segnaletica orrizonatale, ne verticale, solo dei panettoni, che nel magazzino del Comune davano fastidio,...fate più attenzione nei cantieri come fate attenzione a recuperare il pizzo, per chi entra a Tradate..vergogna
IMPORTANTISSIMA DOCUMENTAZIONE
Gazzetta Ufficiale N. 195 del 23 Agosto 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
DA LEGGERE! ALTRA IMPORTANTISSIMA CIRCOLARE
P r e f e t t u r a
Ufficio territoriale del Governo di Caserta
Prot.n.6729/12B.2//GAB.
Caserta, 17.12.2008
AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
e. p.c.:
AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
CASERTA
AL SIG. QUESTORE DI
CASERTA
AL SIG. COMANDANTE PROV. LE CARABINIERI
CASERTA
AL SIG. COMANDANTE PROV.LE
GUARDIA DI FINANZA
CASERTA
AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO ANAS
NAPOLI
AL SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE
CASERTA
OGGETTO:
Installazione ed utilizzo di autovelox senza l’obbligo di contestazione immediata-Controlli sull’utilizzo dei caschi e delle cinture di sicurezza.
A questa Prefettura perviene un numero elevatissimo di ricorsi per l’annullamento di verbali di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevati in seguito a rilevazione effettuata mediante dispositivi installati per il controllo a distanza, senza l’obbligo della contestazione immediata di cui all’art. 200 del C.d.S.
Al fine di evitare le lungaggini procedimentali ed i costi per la pubblica amministrazione che derivano da un contenzioso che talvolta si basa su elementi fondati, nonché in considerazione dell’esigenza che le amministrazioni comunali operino nel pieno rispetto dei presupposti normativi anche in subiecta materia, si ritiene opportuno indicare alcune linee guida per il corretto impiego dei predetti strumenti, precisando con chiarezza fin d’ora che l’unico scopo del loro utilizzo deve essere quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In via preliminare, va evidenziato, che l’accertamento e la contestazione differita delle violazioni al C.d.S. rilevate mediante mezzi tecnici di misurazione della velocità, di cui all’art. 4 del D.L. 20.6.2002, n.121, è un’eccezione alla regola generale, che resta quella di cui all’art. 200 del Codice, vale a dire la contestazione immediata delle violazioni.
Il D.L. predetto prevede, comunque, la possibilità di utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli artt. 142,148 e 176 del C.d.S., senza l’obbligo della contestazione immediata, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al’art. 2, comma 2, lettere A e B del Codice ( in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale) nonché, previa individuazione delle stesse con decreto prefettizio, su quelle di cui alle lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse.
Un dato essenziale che va rimarcato in merito è costituito dal fatto che la categoria della strada – ossia l’appartenenza alle lettere C e D dell’art. 2 comma del Codice – è un presupposto obbligatorio, in assenza del quale non ha rilievo nemmeno l’eventuale, oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie differenti ed inferiori.
Un’altra condizione fondamentale è costituita dal fatto che, come prescritto dal primo comma dell'articolo 4 della norma in questione, l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo di cui sopra deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.
Tale disposizione avente carattere prescrittivo, è finalizzata ad evitare pericolo alla circolazione che può, altrimenti, essere determinato dal c.d. effetto sorpresa; la conseguenza della mancanza dell’informazione, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, è la nullità della contestazione per violazione di legge (si vedano, al riguardo, Cass. sentenza n.24526 del 2006 e n. 12883 del 2007)
Per quanto concerne le modalità attraverso cui deve avvenire la prescritta “informazione”, è intervenuto il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, non a caso relativo alle modifiche del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, che ha introdotto il comma 6-bis all’art. 142 del Codice della Strada, il quale prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, così come poi dettagliatamente disciplinato dal D.M. 15 agosto 2007.
Alla luce di quanto sopra esposto, le SS.LL. vorranno attenersi ai predetti principi, tenendo conto dell’eccezionalità della norma rispetto alla disciplina generale dettata dal Codice della Strada, e del fine primario che è quello di garantire, nell’ambito della circolazione stradale, la sicurezza e l’incolumità degli utenti e degli operatori.
Non è ammissibile, pertanto, che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dalla spirito e dalla lettera della normativa, divenendo in pratica soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti.
Certamente la predetta funzione preventiva non si raggiunge nel caso in cui l’autovelox è collocato in determinati punti pericolosi (ad es. in prossimità di cavalcavia, o in località in cui la carreggiata è ristretta, o su tratti sdrucciolevoli od altro) ed il conducente è indotto a rallentare bruscamente il veicolo, determinandosi in tali circostanze proprio quelle situazioni di pericolo che invece l’apposizione di limiti di velocità e l’installazione di sistemi di controllo a distanza dovrebbero scongiurare.
Analoghe considerazioni, inerenti lo sviamento dalla funzione cui dovrebbero essere preposti, valgono per quei rilevatori posizionati dietro alberi, pali o siepi, ovvero nascosti in stradine periferiche.
Inoltre, molte amministrazioni comunali ricorrono, per la gestione dei predetti strumenti e l’espletamento di tutte le attività correlate, a ditte private, conferendo aggi di importo che appare difficilmente giustificabile, senza dimenticare che, in ogni caso, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie devoluti ai comuni devono essere deputati, in una quota pari al 50%, per le finalità previste dal comma 4 dell’art. 208, previa determinazione annuale, tramite delibera di Giunta, delle quote da destinare alle stesse finalità.
Inoltre, appare davvero sproporzionato che in un territorio provinciale disseminato di sistemi elettronici per il controllo della velocità e degli attraversamenti semaforici, si registrano invece evidenti lacune in altre attività di controllo che, ai fini della sicurezza della circolazione, sono non meno importanti, quali l’utilizzo dei caschi da parte di conducenti e passeggeri di motoveicoli e l’impiego delle cinture di sicurezza negli autoveicoli.
Al fine di verificare la situazione attuale, è in atto una ricognizione della collocazione dei dispositivi di segnalazione nell’ambito del territorio provinciale. Al termine, qualora risultasse la necessità di collocare diversamente i citati dispositivi, in relazione alla concreta pericolosità dei singoli tratti stradali ed alle effettive esigenze di sicurezza, verranno indette apposite riunioni con i sindaci dei comuni interessati, gli enti proprietari della strada e gli organi di polizia stradale.
Nel confidare nell’attenta collaborazione delle SS.LL., in un’ottica di concorso tra Stato e sistema delle autonomie, si prega di volersi attenere ai principi richiamati, provvedendo altresì ad impartire le opportune direttive affinché siano costantemente intensificati i controlli diretti ad accertare anche quelle violazioni che corrispondono prioritariamente al rispetto di regole elementari di legalità e di vivere civile.
Si prega di assicurare.
IL PREFETTO
(Monaco)
Ottimo lavoro "ALTRA TRADATE",....una ricerca lunga, puntigliosa, utile per i cittadini.
ORA RICORRETE e CERCATE DI NON PAGARE LE MULTE....
Automobilista-
@ AUTOMOBILISTA
adesso chi vuole ha OGNI informazione per muoversi....
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