mercoledì 19 maggio 2010

«Sciacalli» ora li definisce il sindaco della Lega di Tradate...

C'ERA UNA VOLTA UN AVVOLTOIO

Riceviamo e pubblichiamo
Potrebbe iniziare proprio così il racconto di questa storia, con fatti e misfatti che a volte si consumano all’interno del palazzo municipale, nella stanza dei bottoni, dove il potere celebra ogni giorno se stesso.
Torniamo indietro nel tempo, un salto di ben otto anni.
Era il 17 luglio 2002, nel mio ruolo di consigliere comunale della lista civica Città Nuova scrissi alla Corte dei Conti, chiedendo se fosse giusto che dalle casse comunali venivano legittimamente sottratti soldi per pagare le rate di un mutuo per qualcosa che, allora, c’era solo sulla carta, la piscina comunale.
Insomma, per quale motivo, per quale ragione, da una parte si dovevano pagare obbligazioni per un debito, e dall’altra si tardava a definire un percorso che avrebbe portato poi alla costruzione della piscina, purtroppo passata di mano, dal Comune al privato ?
Chi esercitava il controllo sull’intera operazione, la costruzione della piscina comunale ?
Quali controlli il Comune si è forse dimenticato di attuare per avere la complessa situazione monitorata?
Ci sono stati eventuali danni erariali a danno della collettività ?
Queste domande le posi, appunto, alla Corte dei Conti.
Dopo sette anni, esattamente l’11 giugno 2009, in apertura di consiglio comunale, il sindaco introdusse le sue comunicazioni parlando di avvoltoi (ora diventati sciacalli !) che si aggiravano sui cieli del palazzo municipale, e che, a suo parere, con azione delatoria, informavano gli organi di giustizia contabile su quanto avveniva tra le mura degli uffici comunali.
Il sindaco, con soddisfazione, informava così il consiglio comunale che l’esposto presentato alla Corte non era stato accolto dalla Corte stessa.

Ma sulla piscina, per avere chiarimenti, non si sono mossi solo sprovveduti consiglieri comunali di minoranza, infima razza di avvoltoi !
Infatti l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in data 29 ottobre 2003, aveva censurato la condotta del Comune di Tradate per l’ “eccessiva tolleranza accordata” nei rapporti con l’impresa costruttrice della piscina comunale.

Il Comune aveva presentato ricorso al TAR contro la censura dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ottenendo un successo in seguito all’istanza presentata.
L’Autorità di Vigilanza, a sua volta, presentò ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza “assolutoria” del TAR, ed arriviamo così ai giorni nostri...

Cosa ha scritto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2503 del 3 maggio 2010?
Ecco in sintesi la decisione: è inammissibile il ricorso del Comune di Tradate, avverso la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in cui è stata sottoposta a censura la condotta del Comune per l’ “eccessiva tolleranza accordata” nei rapporti con l’impresa, ed è stata contestualmente disposta da parte del Consiglio di Stato la segnalazione della questione alla Procura della Corte dei conti per gli eventuali accertamenti di competenza.
Per caso il sindaco ne ha dato notizia ? Assolutamente no ! E se ne guarda bene di farlo !
Del resto il Comune è una sorta di dependance della sua azienda !
Sono gli avvoltoi che visitando il sito www.unitel.it, cliccando sulla finestra con la scritta: “Sentenze commentate da Sonia Lazzini”, al n. 14, hanno trovato, appunto, la sentenza del Consiglio di Stato, che convalida la censura al Comune di Tradate per l’eccessiva tolleranza accordata nei confronti dell’impresa che aveva iniziato la costruzione della piscina e mai portata a termine.
Noi avvoltoi crediamo che c’è un principio che tutti devono rispettare, a partire dai politici eletti: la trasparenza!
Per questo continueremo nella nostro ruolo istituzionale di controllo e vigilanza, a tutela degli interessi dell’intera comunità civica.
Carlo Uslenghi,
consigliere comunale


UN COMMENTO GIURIDICO
E’ inammissibile un ricorso di un Comune avverso una deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in cui è stata sottoposta a censura la condotta del Comune per l’ “eccessiva tolleranza accordata” nei rapporti con l’impresa ed è stata contestualmente disposta la segnalazione della questione alla Procura della Corte dei conti per gli eventuali accertamenti di competenza.
L’art. 4, L. n. 109 del 1994, riconosceva all'Autorità poteri di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici
Né la natura non provvedimentale delle determinazioni assunte dall'Autorità può essere desunta dalla circostanza per cui la stessa Autorità stessa ha "dichiarato" l’ “eccessiva tolleranza accordata” dal Comune nei rapporti con l’impresa, essendo comunque mancata ogni concreta determinazione incidente sia sugli atti adottati che sui comportamenti tenuti.
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Tradate avverso la deliberazione assunta il 29 ottobre 2003 dal Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (di seguito: Autorità) e la relativa nota di comunicazione, con cui in esito all’esame dell’accordo transattivo, intercorso tra l’amministrazione comunale e l’impresa “Il ALFA s.r.l.” in relazione ai lavori per la costruzione della piscina comunale, è stata sottoposta a censura la condotta del Comune per l’ “eccessiva tolleranza accordata” nei rapporti con l’impresa ed è stata contestualmente disposta la segnalazione della questione alla Procura della Corte dei conti per gli eventuali accertamenti di competenza.
Nel dettaglio, il primo giudice, disattesa l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’Autorità, ha accolto il ricorso reputando l’atto impugnato illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, oltre che, conseguentemente, per ritenuto difetto di istruttoria.
Propone gravame l’Autorità ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Il ricorso va accolto.
Ritiene, invero, il Collegio che meriti accoglimento il primo motivo di gravame con cui l’Autorità deduce l’erroneità della sentenza appellata laddove ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dalla stessa Autorità dedotta in primo grado con riguardo al ricorso introduttivo.
Il Collegio condivide, invero, l’assunto della natura non provvedimentale dell’atto impugnato in primo grado, come tale privo di reale e concreta attitudine lesiva.
Giova, al riguardo, considerare che l’art. 4, L. n. 109 del 1994, riconosceva all'Autorità poteri di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici.
E’ sufficiente fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nei commi primo (" al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici..."), quarto ("...vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando ... la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici...") e sesto ("...può richiedere ... può disporre...") del citato articolo 4 perché si possa desumere la titolarità, in capo all’Autorità, di un potere di vigilanza sull'intero sistema dei lavori pubblici, dovendo la stessa assicurare l'osservanza dei principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza nella materia dei lavori pubblici.
Ciò posto, il potere di vigilanza concretamente esplicato nei confronti dell’appellato non può aver prodotto conseguenze lesive della sua sfera giuridica, avendo l'Autorità espresso sostanzialmente un proprio "avviso" sulla vicenda, inidoneo, in quanto tale, a recare direttamente ed immediatamente alcun pregiudizio.
Né la natura non provvedimentale delle determinazioni assunte dall'Autorità può essere desunta dalla circostanza per cui la stessa Autorità stessa ha "dichiarato" l’ “eccessiva tolleranza accordata” dal Comune nei rapporti con l’impresa, essendo comunque mancata ogni concreta determinazione incidente sia sugli atti adottati che sui comportamenti tenuti.
In conclusione, non avendo gli atti impugnati natura provvedimentale, siccome consistenti in null'altro che in un contributo utile all'orientamento dei comportamenti degli operatori del settore dei lavori pubblici, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Alla stregua delle esposte ragioni va quindi accolto il gravame e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado.

A cura di Sonia Lazzini

4 commenti:

Ufficio tecnico ha detto...

Tutti quelli che hanno seguito la vicenda piscina sanno che la soluzione adottata dalla Giunta Candiani era una PEZZA. Una pezza ben ricucita per portare a termine l'ennesima incompiuta della seconda Amministrazione Galli (1997/2002)trovando un operatore privato (di qualità) disposto a mettere soldi propri per finire l'opera.
E' da ricordare,come dice Uslenghi, che la maggior parte dell'investimento grava sul bilancio pubblico.
La soluzione adottata risultò rispondente alla necessità di dotare Tradate di un centro natatorio di livello,funzionale e funzionante. Soprtatutto tolse l'Amministrazione dall'imbarazzo di dover convivere con... un buco con il cemento intorno (così come era stata lasciata dal Sindaco Galli).
Che la Corte dei Conti domandi ragione di queste scelte,ritardi,maggiori oneri è il minimo. Fa il suo dovere,come fece il proprio Uslenghi,anche allora Consigliere comunale, nel segnalare la vicenda...
Ufficio tecnico.

tradatese ha detto...

ma ovviamente di tutto ciò il sindaco non dice nulla, anzi dice che hanno preso tradate ad esempio! io non commento oltre ma una persona in grado di stravolgere così tanto la realtà dei fatti...è....!!!!!!

Padanio ha detto...

Avete rotto il ..... con la magistratura. Proponete qualcosa invece di colpire sotto la cintola.

ITALIANO ha detto...

a PADANIO

probabilmente sei così stolto e ignorante, che non conosci neppure le malefatte dei tuoi!"
documentati!