DEMOCRAZIA DIRETTAPETIZIONI, ISTANZE
E REFERENDUM COMUNALI
E REFERENDUM COMUNALI
Questa volta propongo, come amena lettura (!), quattro articoli dello Statuto del Comune di Tradate, a proposito di petizioni, istanze, referendum e iniziative di democrazia diretta. I Cittadini e le Associazioni, ma forse gli stessi consiglieri comunali, conoscono poco queste norme, perché si comporterebbero differentemente: invece di avanzare interrogazioni a una Giunta che risponde quando vuole e come vuole, si può anche - con maggior fatica ovviamente - mobilitare l'opinione pubblica su questioni importanti. Ad esempio: che fine ha fatto la petizione con circa 1.000 firme presentata da Legambiente al Sindaco? Quella famosa sullo ZERO CONSUMO SUOLO. Nessuno risponde? Non possono. Devono istruire una pratichetta, almeno; devono mettere un po' di nero su bianco, almeno. Insomma: devono rispondere. - (Kybalion)
Articoli tratti dallo Statuto Comunale della Città di Tradate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 20/12/1999; pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie straordinaria pubblicazioni n.27/2 del 3/07/2000
Art. 78 – Procedura per l’ ammissione di istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’ amministrazione istanze, petizioni e
proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del comune che provvederà tempestivamente ad inoltrarle al sindaco.
3. Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni, e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e dei contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
4. Il sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’ iter della
pratica, li informerà, motivatamente e per iscritto, nei 15 giorni successivi al parere dell’ organo competente, dell’ esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con l’ indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell’ organo si dà per reso e le
pratiche passano agli uffici competenti per la fase entro 30 giorni.
6. Nei casi di istruttoria negativa viene fornita dal sindaco motivata comunicazione ai soggetti
interessati entro i 15 giorni successivi mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche
indicati i futuri sviluppi procedimentali con l’ indicazione degli uffici preposti e responsabili.
Art. 79 – Referendum
1. Per consentire l’ attiva partecipazione dei cittadini all’ attività amministrativa è prevista l’
indizione e l’ attuazione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi tra la popolazione comunale in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali concernenti disposizioni obbligatorie per l’ ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.
3. Il quesito referendario può essere deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti o sottoscritto da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Tradate alla data di presentazione della richiesta referendaria.
4. La richiesta referendaria è dichiarata ammissibile, secondo le procedure previste dall’ apposito regolamento, dalla commissione comunale per il referendum composta dal dirigente o in subordine dal funzionario incaricato, del settore affari generali del comune di Tradate, che la
presiede e da due funzionari del settore affari generali o istituzionali o legali, scelti dal
dirigente o dal responsabile del settore affari generali del comune di Tradate tra i dipendenti di
un comune con almeno trentamila abitanti e/o una provincia e/o una regione; la commissione
comunale per il referendum è istituita con deliberazione di giunta comunale entro quindici
giorni dalla data di presentazione della richiesta referendaria.
5. Apposito regolamento disciplina organizzazione, modalità, procedure dei referendum comunali di tipo consultivo, propositivo, abrogativo, che sono validi se partecipa almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto.
Art. 80 – Effetti del referendum
Al trentesimo giorno dalla proclamazione del risultato, secondo le procedure stabilite in apposito regolamento, il quesito del referendum propositivo o abrogativo, se approvato dagli elettori, produce efficacia a tutti gli effetti nell’ ordinamento comunale.
Art. 81 – La pubblicità degli atti
1. Gli atti dell’ amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del
regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’ azione amministrativa.
2. Con apposito regolamento verranno definiti modi e forme con cui gli uffici dovranno fornire ai cittadini singoli o associati precise informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull’
ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.










1 commento:
quindi la raccolta firme ha un valenza istituzionale/amministrativa?
a leggere i giornali sembrava finita a tarallucci e vino nell'ufficio del sindaco con foto ricordo della firma alla petizione...e stop!
allora vi hanno preso per il cu!!!!
non fidatevi e soprattutto non buttate via le nostre firme....
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